Una nuova filosofia manageriale e più autonomia e flessibilità ma anche responsabilizzazione. Dal punto di vista normativo potrebbe mettere in discussione la nozione di lavoro subordinato.
Come è noto, è attualmente in esame al Parlamento un Disegno di Legge sul Lavoro Agile, detto «Smart Working», definito dall’Osservatorio Smart Working del Politecnico di Milano come «Una nuova filosofia manageriale fondata sulla restituzione alle persone di flessibilità e autonomia nella scelta degli spazi, degli orari e degli strumenti da utilizzare a fronte di una maggiore responsabilizzazione sui risultati».
Forse il concetto di smart working potrebbe implicare qualcosa di più di quanto appena descritto: consentire infatti di lavorare quando, dove e come si vuole, significa addirittura mettere in discussione la nozione di lavoro subordinato di cui all’art. 2094 c.c.
Oggi, le modalità di svolgimento dell’attività lavorativa si sono decisamente trasformate rispetto al passato. L’immagine dell’impiegato che entra in azienda, timbra il cartellino e lavora alla sua scrivania per 8 ore non descrive sempre la situazione presente in molte aziende, specie quelle che sono impegnate in business di servizi. A dimostrazione di questo cambiamento si pensi che, come risulta da alcune indagini, circa il 50% delle postazioni di lavoro fisse presenti all’interno dei locali di lavoro non sono utilizzate. È ormai un dato acquisito che, grazie alle nuove tecnologie, non sia più necessario che il lavoratore sia fisicamente in ufficio per svolgere la propria attività: è sufficiente disporre di uno strumento digitale e di una connessione ad internet per fare tutto quello che farebbe in ufficio. Proprio per questo, alcune aziende hanno già iniziato, da tempo, a consentire ai propri dipendenti di lavorare in modalità più flessibili.
Fino a questo momento, il concetto di smart working è stato studiato molto da un punto di vista organizzativo, ma decisamente meno da un punto di vista giuridico.
Nel mondo del diritto del lavoro, si è sempre distinto il lavoro subordinato dal lavoro autonomo, descrivendoli come due «tipi» contrattuali contrapposti. Considerando la definizione, è evidente come assumano rilevanza le parole «autonomia» e «responsabilizzazione»: due concetti che sembrerebbero ricondurre tal modalità di lavoro all’interno della tipologia del lavoro autonomo. In realtà non è così, posto che il recente Disegno di Legge stabilisce, preliminarmente, che il Lavoro Agile consiste in una «modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato».
Il punto più importante della norma in discussione è lo «sganciamento» dal c.d. telelavoro, soprattutto per quanto riguarda gli obblighi di sicurezza. Ma ciò che più rileva, per implementare in pratica un modello di lavoro flessibile, è il novellato art. 4 dello Statuto dei Lavoratori, che oggi considera leciti i controlli dei lavoratori effettuati tramite gli «strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa». È evidente che quest’ultima norma rappresenti il presupposto necessario per attuare nuove modalità di lavoro che prescindono da un’effettiva presenza del lavoratore in azienda. Forse è veramente cominciato l’ineluttabile cammino verso il superamento della distinzione tra lavoro autonomo e subordinato o, quanto meno, verso la definitiva obsolescenza dei suoi criteri discretivi.
Di questi temi, anche, parleremo al Congresso Nazionale AIDP, 27 e 28 maggio 2016, Bari, Scommettiamo su Persone e Lavoro! #AIDP2016
Prof. Avv. Raffaele De Luca Tamajo
Senior Partner di Toffoletto De Luca Tamajo e Soci e Ordinario di Diritto del lavoro all’Università di Napoli Federico II
Spunti e anticipazioni dal
Congresso #AIDP2016 Scommettiamo su Persone e Lavoro!
Bari, 27 e 28 maggio 2016
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