Benvenuti manager impatriati!
Per loro detassazione al 50%

L’Italia mette il turbo per attirare manager dall’estero: la legge di bilancio ha alzato al 50% la detassazione per gli impatriati

Un super-benefit fiscale nel quinquennio 2016-2020 per portare l’Italia fra l’olimpo delle nazioni europee capaci di attrarre talenti.
Stiamo parlando dell’incentivo in vigore dal 1°gennaio 2017 per i lavoratori impatriati di alta qualifica consistente nell’abbattimento della base imponibile ai fini fiscali dal 30% al 50%.
Da rilevare che il termine impatriato definisce non solo l’italiano di rientro ma anche lo straniero che trasferisce la propria attività e residenza nel nostro paese. Una precisazione che aiuta a comprendere la portata di questo provvedimento, generatore di una chiara discontinuità rispetto alle tradizionali caratteristiche sistemiche del nostro paese.
Una bella novità dunque, arrivata con la nuova Legge di Bilancio che modifica l’aliquota di detassazione prevista dal ben noto art. 16 del D.Lgs. 147/2015 (cd Decreto Internazionalizzazione) il quale introduceva uno speciale regime fiscale con l’abbattimento della base imponibile ai fini fiscali nella misura del 30% per i lavoratori rimpatriati. Con la modifica dell’art. 16 ad opera della Legge di bilancio per il 2017 (articolo 1, commi 150 e 151) è previsto che il reddito prodotto dai predetti lavoratori concorra alla formazione del reddito complessivo nella misura del 50% (in precedenza 70%).

Inoltre è previsto che anche il reddito di lavoro autonomo (in precedenza l’agevolazione riguardava solo il reddito di lavoro dipendente) prodotto in Italia da lavoratori che ivi trasferiscano la residenza concorra alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50%. Per beneficiare di questa nuova agevolazione fiscale restano validi i requisiti specificati dal decreto ovvero che gli impatriati abbiano residenza all’estero da almeno 5 anni; che rivestano ruoli direttivi o di elevata specializzazione e che si impegnino a restare in Italia per almeno due anni. Il beneficio sarà valido dall’anno in cui si trasferisce la residenza in Italia e per i successivi 4 anni.

Da evidenziare che l’attività deve essere svolta in via prevalente (>183 gg) in Italia e per i cittadini di stati membri Ue o Stati legati all’Italia da accordi contro le doppie imposizioni sono sufficienti 2 anni di residenza all’estero nel periodo precedente il trasferimento.

  • Per quest’anno la possibilità di accedere al beneficio fiscale per i lavoratori dipendenti si è chiusa il 2 maggio, come stabilito dal provvedimento (Prot. n. 64188/2017) del Direttore dell’Agenzia delle Entrate pubblicato il 31 marzo 2017.

Andrea BENIGNI
Amministratore Delegato di ECA Italia

ECA Italia, gruppo leader nella consulenza e servizi per la gestione del personale espatriato è Sponsor AIDP 2017 e sarà presente al 46° Congresso Nazionale, WAVE! Un mare di risorse. La persona come opportunità, Genova – 12/14 maggio 2017

#aidp2017

 

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